La costante giurisprudenza ha confermato che la prescritta distanza minima di dieci metri prevista dall’art. 9D.M. 1444/1968 tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, trattandosi di norma imperativa che predetermina in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. È quanto si legge nell’ordinanza n. 7604 del 21 marzo 2024.
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