Ai fini del principio di rotazione i “due consecutivi affidamenti” fanno riferimento a quello da aggiudicare e a quello immediatamente precedente con la conseguenza che l’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 vieta il secondo consecutivo affidamento e non già il terzo affidamento da parte dell’operatore già affidatario di due consecutivi affidamenti. Lo ha stabilito il Tar Sicilia, sez. I, sentenza 19 marzo 2024, n. 1099.
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