Con sentenza del 30 gennaio 2024, n. 297, il Tribunale di Venezia torna ad occuparsi della ricorrente questione sull’individuazione, nel contesto condominiale, delle opere che comportano veri e propri interventi implicanti innovazioni (con gli effetti che ne conseguono, anche in presenza di condomini affetti da disabilità) e di quelle che, invece, che non determinano alterazioni della cosa comune, di cui tutti i condomini possono servirsi con la configurazione del vincolo reciproco di non mutare la destinazione del bene comune e di farne un uso paritetico in base ai diritti a ciascuno di essi riconosciuti.
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