Con ordinanza del 12 marzo 2024, n. 6468, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del dipendente, che si assenta dal lavoro per i permessi ex lege n. 104/1992 in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.