Per la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, essendo l’identità di genere un diritto inviolabile che compone il profilo personale e relazionale di un individuo e dovendosi operare un bilanciamento tra l’interesse pubblicistico alla chiarezza dell’identificazione anagrafica e quello personale a non sottoporsi a trattamenti chirurgici ingiustificati e discriminatori. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Cuneo, sentenza 23 febbraio 2024, n. 203.
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