In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la clausola negoziale che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Così ha stabilito l’ordinanza n. 5359/2024 della Cassazione civile.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.