L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità (parte assente, presente un delegato, ma senza specificare il giustificato motivo di delega) non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa, perché non consente di valutare -alla presenza del consumatore- le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. È quanto si legge nell’ordinanza n. 4133 del 14 febbraio 2024 della Cassazione.
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