Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) la condotta di colui che installi nell’auto dell’ex moglie un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nell’autovettura, in quanto oggetto della tutela di cui all’art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 c.p. – richiamato dall’art. 615-bis – tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione penale con la sentenza n. 3446/2024.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.