L’affidare il denaro ad un gestore per l’acquisto di strumenti finanziari, come ad esempio una polizza assicurativa, è operazione rilevante ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., posto che il compendio monetario ha assunto diversa destinazione, transitando nella disponibilità esclusiva di altro soggetto giuridico per effetto della condotta (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 8 marzo 2024, n. 9923).
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