Spetta al proprietario dell’immobile abusivo (o al responsabile dell’abuso), assoggettato a ingiunzione di demolizione, l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. Legge Ponte n. 765/1967. Solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 febbraio 2024, n. 1936.
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