La sentenza del Tribunale di Roma 22 gennaio 2024, n. 668, di notevole interesse per la specificità e complessità dell’argomentazione, affronta il tema dei requisiti e delle caratteristiche che deve possedere un ramo d’azienda (nel caso di specie facente parte di un noto istituto di credito) per poter essere ceduto a un terzo (qui una nota società di consulenza che si occupa di ristrutturazioni aziendali) in deroga all’art. 1406 c.c. per quanto concerne i rapporti di lavoro, con gli effetti di cui all’art. 2112 c.c. Si evidenzia nel commento l’opportunità di un rigoroso controllo sulla fattispecie, in considerazione del potenziale impatto peggiorativo per i lavoratori che un cambio di datore di lavoro potrebbe produrre (oltre che della possibilità di utilizzo dell’istituto con finalità fraudolente e discriminatorie).
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.