Seppur non espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di un’udienza anticipata rispetto a quella ex art. 183 c.p.c. ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata e, anzi, può contribuire a raggiungere gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio perseguiti dalla “riforma Cartabia”, in attuazione del generale principio di economia processuale e del giusto processo. È quanto si legge
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