In tema di adozione in casi particolari l’effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all’adozione da parte del genitore sociale, deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l’assenso all’adozione del partner solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato. Lo ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 3769 del 2024.
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