Un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione ritiene sempre legittima l’intercettazione della comunicazione tra difensore e assistito, salvo accertarne caso per caso e solo a posteriori il contenuto e, soltanto se ne riconosce la natura difensiva, ritiene inutilizzabile la captazione (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 7 febbraio 2024, n. 5452).
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