La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2024, n. 5113).
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