Pronunciandosi su un caso “francese” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dall’autorità giudiziaria di archiviare la denuncia penale presentata da alcuni soggetti per essere stato loro impedito di partecipare ad una manifestazione pubblica in quanto accerchiati dalle forze di polizia con la tecnica c.d. del kettling, la Corte EDU ha ritenuto, all’unanimità, violato l’articolo 2 del Protocollo n. 4 (libertà di movimento) alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e l’articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) letto alla luce dell’articolo 10 (libertà di espressione) (CEDU, Sez. V, 8 febbraio 2024, n. 1162/22 – A. ed altri c. Francia).
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