In caso di “nascita indesiderata” il risarcimento danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza. A ricordarlo è il Tribunale Latina con sentenza del 26/10/2023, n. 2275.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.