In presenza di sintomi di abnormità nel modus operandi della società il consulente è obbligato a segnalare le operazioni formalmente anomale all’autorità amministrativa a ciò preposta per consentirle di verificare se il ricorso frequente e ingiustificato al contante sia stato o meno finalizzato ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio e l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In questo modo si è espressa la Cassazione civile con la sentenza n. 2129/2024.
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