Il decorso dei termini fissati ex lege – ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull’istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute – presuppone, in ogni caso, la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall’integrale pagamento del dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30 gennaio 2024, n. 911.
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