Pronunciandosi su un caso “francese” in cui si discuteva della legittimità del rifiuto da parte dell’autorità competente di informare la ricorrente, nata da genitori anonimi, dell’identità della sua madre biologica, la Corte EDU, Sez. V, 30 gennaio 2024, n. 18843/20, all’unanimità, ha escluso che vi fosse stata la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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