Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l’ordinanza 17 gennaio 2024 ha ritenuto rilevante e non infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 580 c.p. come modificato dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale” per contrasto con gli artt. 3, 13, 32 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU.
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