Nel reato di false comunicazioni sociali, una stima errata sulle prospettive di esigibilità di un credito ed il mancato ricorso ad una sua tempestiva svalutazione, non necessariamente rendono mendace il bilancio. Infatti, secondo la sentenza n. 1148/2024 della Cassazione penale, ai fini della ritenuta falsità di un enunciato valutativo, è necessario che sussistano criteri di valutazione che siano non solo generalmente accettati, ma anche specifici, certi ed analitici, mentre in presenza di criteri volutamente elastici di valutazione alla luce dei quali determinare tali valori, non può ritenersi sussistente la suddetta falsità.
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