La I Sezione Civile ha ribadito quanto già chiarito dalla Corte di Strasburgo, cioè che sussiste il diritto alla frequentazione tra il minore e il genitore non coabitante e che lo Stato deve predisporre strumenti idonei per garantire il rispetto del diritto del genitore e del figlio non coabitante alla reciproca frequentazione, e che a tal fine le misure devono essere rapide ed effettive e non stereotipate e automatiche, e il giudice deve esercitare un adeguato controllo sull’operato dei servizio sociali. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18 dicembre 2023, n. 35253.
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