La ricognizione di debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che esonera dall’onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l’indicazione della “causa debendi”. Il riconoscimento munito di data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto si presume l’esistenza del rapporto fondamentale, a meno che il curatore non ne dimostri l’inesistenza o l’invalidità. Da ciò ne consegue che la sua efficacia viene meno ove venga provato che il rapporto non è mai sorto, è invalido, si è estinto, o esiste un altro elemento che possa incidere sull’obbligazione oggetto del riconoscimento. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34608 del 12/12/2023
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