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Luogo dell’assemblea cambiato senza preavviso: la delibera è annullabile

Come è noto il comma 3 dell’art. 66 disp. att. c.c. novellato dalla legge n. 220/2012 menziona il “luogo della riunione” tra gli aspetti contenutistici dell’avviso di convocazione, ma continua a non offrire alcuna indicazione al riguardo. Pertanto, nel silenzio della legge e, in difetto di disposizioni specifiche del regolamento di condominio sul punto, la relativa determinazione è ancora oggi rimessa alla discrezionalità dell’amministratore che una volta comunicato il luogo della riunione non può cambiarlo senza preavvisare i condomini. A confermarlo è il Tribunale di Rimini con sentenza del 14 agosto 2023, n. 774.


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