In applicazione del principio generale espresso dall’art. 1392 c.c. (la procura deve avere la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere) nonché dell’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione («gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità»), la procura speciale sostanziale che conferisce i poteri di partecipazione alla mediazione in sostituzione della parte non è soggetta a formalità (procura notarile). Così ha deciso Trib. Milano 6.10.2023 n. 7689.
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