Con la sentenza n. 222 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 696-bis, comma 1, primo periodo, c.p.c., nella parte in cui ammette la consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall’art. 1173 c.c. sulle fonti delle obbligazioni, poiché tale esclusione dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia della difesa, cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale.
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