È legittima la decisione del CNF che, nel confermare la decisione del Consiglio dell’Ordine, aveva escluso la sussistenza del requisito richiesto ai fini dell’esonero dalla prova attitudinale dell’avvocato stabilito che si era «limitato a collaborazioni», riferibili a pochi (quattro) procedimenti giudiziari, senza peraltro che fosse emerso con chiarezza quale fosse stato effettivamente il suo apporto, ed essendo rimasto del tutto indimostrato il presupposto che richiede un adeguato numero di clienti ed il correlato «giro d’affari». È quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza a Sezioni Unite del 13 dicembre 2023, n. 34961.
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