Con la Sentenza n. 32412 del 22 novembre 2023 la Suprema Corte, sulla base dell’interpretazione autentica prevista all’art 80-bisdel D.L. n. 34/2020, ha affermato che in caso di appalto non genuino il committente (datore sostanziale) non può avvalersi del licenziamento effettuato dall’appaltatore (datore formale), estendendo l’applicabilità della disciplina prevista per la somministrazione di lavoro regolare per il parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati.
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