La pendenza di un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di aspettativa, con la medesima P.A. attesta nello stabilizzando l’assenza dello stato di lavoratore precario, presupposto necessario per la legittimità della deroga alla regola imperativa del concorso pubblico. Tanto afferma la suprema Corte di cassazione, Sez. lav., con l’ordinanza 14 novembre 2023 n. 31656.
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