La competenza territoriale a giudicare del reato di manipolazione di mercato commesso mediante operazioni informatiche (art. 185, D.lgs. n. 58/1998) spetta al giudice del luogo ove è ubicato il “data server”, nel quale il comunicato stampa, emesso dalla società è giunto per essere “stoccato” e reso effettivamente “accessibile al pubblico” attraverso connessione da remoto al sito, ivi essendosi consolidata la concreta idoneità lesiva delle informazioni in esso contenute rispetto alla regolarità delle negoziazioni del titolo interessato sul mercato mobiliare. Così si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 43638/2023.
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