Nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all’interno della sentenza di primo o secondo grado) l’insussistenza ab origine (e non dunque per fatti sopravvenuti), in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento dell’assegno di mantenimento separativo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza. 14 novembre 2023, n. 31635.
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