Ai fini della fruizione delle agevolazioni prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, così che, nel caso di acquisto in comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo la circostanza che uno dei coniugi abbia la residenza anagrafica in tale Comune. A maggior ragione se l’acquisto è avvenuto a titolo personale. In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 30594/2023.
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