Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibili le istanze di alcuni imputati di ammissione alle pene sostitutive di cui all’art. 545-bis c.p.p., formulate immediatamente dopo la lettura del dispositivo adottato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. (concordato sulla pena), la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 31 ottobre 2023, n. 43960 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte di appello aveva dichiarato l’inammissibilità delle istanze, sostenendo che una corretta esegesi delle previsioni legali conduce a ritenere che non sia necessaria a richiesta dell’imputato, né in caso di patteggiamento in primo grado né in sede di concordato in appello – ha affermato il principio secondo cui la decisione sulla sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis, comma 3, c.p.p., è impugnabile in uno alla sentenza di condanna (arg. ex art. 586 c.p.p.), né è impugnabile – autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio – il provvedimento emesso all’esito dell’udienza fissata ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p., che decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive.
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