Va esclusa ogni assimilazione tra la ludopatia e lo stato di tossicodipendenza ai fini della valutazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., della sussistenza della continuazione tra reati commessi per reperire il denaro necessario a soddisfare i debiti di gioco (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 20 ottobre 2023, n. 42877).
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