È doverosa la correzione, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, degli errori materiali inficianti l’offerta, ogni qual volta sia individuabile, senza margini di opacità o ambiguità, l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara o comunque possa giungersi ad esiti univoci attraverso la richiesta, al concorrente, di chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta, restando fermo il divieto di integrazione della stessa a tutela del principio di par condicio. Il Tar Lazio, sez. IV, con due sentenze gemelle (n. 10256 del 27 ottobre 2023 e n. 10259 del 30 ottobre 2023), torna a pronunciarsi sulla portata dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.
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