Il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, fin dalla nascita, pur se trova titolo nell’obbligazione legale di mantenimento dell’altro genitore la cui paternità sia stata in seguito dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l’importo non risulti altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio, soddisfatte o da soddisfare, legate a sviluppo e formazione di studio e professionale, restando indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base a elementari canoni di comune esperienza. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 ottobre 2023, n. 28520.
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