In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” consiste in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata, mentre la condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale “generica” si realizza con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. Così ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 40446/2023.
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