In tema di tutela cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, la normativa, nazionale e comunitaria, è volta ad assicurare forme di “indennizzo” per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma impedisce che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 ottobre 2023, n. 28244.
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