In un procedimento instaurato per l’affidamento e il mantenimento di minori nati da genitori non sposati tra loro, che tuttavia avevano lungamente convissuto, la parte che non aveva visto accogliere le proprie ragioni nella sede di merito ricorre contestando, in particolare, il mancato ascolto delle figlie gemelle (di undici anni e mezzo) e la violazione dei diritti dei minori a ciò conseguenti. La Corte d’appello, nel respingere la richiesta, aveva ritenuto superflua l’audizione “a fronte di una situazione familiare ampiamente indagata e valutata dal CTU in tutti i suoi aspetti”. La Corte di Cassazione, dopo aver richiamato la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la Convenzione di Strasburgo e gli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies del codice civile, accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, affermando che le minori avevano diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, “a contatto diretto con l’organo giudicante” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18 settembre 2023, n. 26698).
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