Decidendo una questione sin qui inedita, il Tribunale di Catanzaro, sentenza 25 settembre 2023, si pronuncia sul rapporto esistente tra l’onere di notificazione al debitore dell’avviso di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, prescritto dal nuovo art. 543, comma 5, c.p.c. a pena di inefficacia del pignoramento effettuato, e la disciplina speciale di cui al R.D. n. 1611/1933, che richiede che le notificazioni alle Amministrazioni statali debbano avvenire, a pena di nullità, presso la competente Avvocatura dello Stato: nel dettaglio, il Tribunale esclude che la notificazione dell’avviso direttamente avvenuta presso il Ministero intimato (anziché la competente Avvocatura di Stato) possa comportare l’inefficacia del pignoramento per mancata tempestiva notificazione al debitore dell’avviso predetto.
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