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La rinuncia all’assegno di mantenimento non rileva ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale

In continuità con numerose sentenze, anche di legittimità, la Corte di Cassazione, Sez. lav., con l’ordinanza 11 settembre 2023, n. 26287 ha confermato che l’unico requisito richiesto per l’ottenimento dell’assegno sociale è quello dello “stato di bisogno effettivo del titolare”, stabilito in base a parametri ben delineati dalla normativa su base oggettiva e che, dunque, non è in alcun modo rilevante che il richiedente avesse omesso di richiedere all’ex coniuge l’assegno divorzile.


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