In continuità con numerose sentenze, anche di legittimità, la Corte di Cassazione, Sez. lav., con l’ordinanza 11 settembre 2023, n. 26287 ha confermato che l’unico requisito richiesto per l’ottenimento dell’assegno sociale è quello dello “stato di bisogno effettivo del titolare”, stabilito in base a parametri ben delineati dalla normativa su base oggettiva e che, dunque, non è in alcun modo rilevante che il richiedente avesse omesso di richiedere all’ex coniuge l’assegno divorzile.
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