Con la sentenza n. 37655/2023, la Corte di Cassazione riprende la distinzione tra estinzione fisiologica e fraudolenta dell’ente e afferma che in quest’ultimo caso la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito ex d.lgs. 231/01, e comporta il passaggio diretto della titolarità dell’impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento.
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