Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito dal creditore assegnatario all’esito di un’espropriazione presso terzi per ottenere l’accertamento dell’esistenza, sul credito assegnato, del privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 5-bis), c.c., rigetta nel merito la domanda rilevando come tale privilegio, se originariamente esistente sul credito vantato dall’attore nei confronti del proprio debitore diretto, non possa successivamente trasferirsi sul credito assegnato. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’11 giugno 2023.
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