La carenza assoluta di assetti organizzativi adeguati, nel sottrarsi ai limiti di sindacabilità delle scelte gestorie, costituisce un grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo all’organo amministrativo, la quale configura una grave irregolarità, potenzialmente dannosa per la società e gli interessi dei creditori sociali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2409 c.c. con la conseguente necessità di adozione del provvedimento di revoca dell’organo amministrativo e di nomina di amministratore giudiziario. Così ha stabilito il Tribunale di Catania, con il decreto dell’8 febbraio 2023.
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