Il giudice è chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi. La decisione sul percorso d’istruzione, nella scelta tra scuola pubblica e privata, deve essere assunta secondo il criterio legale dell’esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 19 settembre 2023, n. 26820.
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