Sull’amministratore dimissionario grava l’obbligo di corretta gestione della società e di corretta tenuta e conservazione dei libri e scritture contabili fino a quando lo stesso non è sostituti pienamente nel suo ruolo da altro soggetto formalmente nominato dall’assemblea dei soci. Così si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 37012/2023.
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