L’espressa previsione di inderogabilità sancita dal d.m. n. 37 del 2018 e le norme in tema di equo compenso implicano che il giudice, nel liquidare le spese di lite, non possa scendere al di sotto dei minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014. Così ha stabilito la Cassazione civile, con la sentenza n. 25847/2023.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.