Il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti nel contratto di compravendita immobiliare, che il notaio deve rogare, non è di per sé sufficiente per esonerare tale professionista dai suoi obblighi di protezione, consiglio e, a monte, informazione circa gli esiti delle verifiche catastali e proprietarie del bene. È quanto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 23718/2023.
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