L’art. 268CCII consente al debitore sovraindebitato di domandare l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio. Analogamente a quanto accade in caso di liquidazione giudiziale, l’emanazione della sentenza comporta lo spossessamento del debitore, ossia il trasferimento dei poteri di disposizione ed amministrazione del patrimonio dal debitore in capo al liquidatore. Tuttavia, alcuni beni specificatamente indicati dall’art. 268, comma 4, CCII non possono essere oggetto di liquidazione, in ragione della loro impignorabilità. Si pone il problema di stabilire se, oltre quelli tassativamente indicati dalla legge, anche altri beni possano non essere destinati al soddisfacimento dei creditori. Nel caso in esame, il Tribunale di Rimini, con la sentenza del 13 luglio 2023, ha affermato che i beni strumentali all’esercizio dell’attività professionale del debitore possono essere esclusi dalla liquidazione.
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